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Attività del Notaio


COSA FA IL NOTAIO | ATTIVITA' DEL NOTAIO | FUNZIONE NOTARILE | ORDINAMENTO DEL NOTARIATO | INFORMATICA E NOTARIATO | NOTAI NEL MONDO | ORGANIZZAZIONE DEL NOTARIATO



Premessa
Il termine notarii appare utilizzato pressoché senza interruzioni a partire dal diritto romano, tuttavia sino al XVIII secolo esso descrive od individua funzioni che solo approssimativamente possono trovare un parallelo con la funzione notarile in senso moderno.
Tali funzioni inoltre non appaiono esaustive dei còmpiti del soggetto cui erano attribuite, né risultano disciplinate compiutamente. La prima legislazione unitaria in tema di notariato viene infatti realizzata solo nel corso della Rivoluzione francese, e precisamente con il decreto 29.9.1791, introdotto in Italia con la l. 25 ventoso anno XI (16.3.1803), volta a realizzare l'organizzazione del notariato ed ad individuare altresì le caratteristiche della funzione notarile stessa.
Con l'avvento della Restaurazione, ogni Stato preunitario procedette ad emanare una propria normativa in tema di organizzazione del notariato, pur sul modello di quello francese. L'unificazione d'Italia comportò comunque il ritorno ad una normativa unitaria pure in tema di notariato, inaugurata con la l. 25.7.1875 e seguìta dalla l. 6.4.1879, fuse poi insieme dal T.U. 25.5.1879, n. 4900. Tale normativa venne infine sostituita dalla legge 16.2.1913, n. 89 (di sèguito per brevità denominata L.N.), che, insieme al relativo Regolamento 10.9.1914, n. 1326 (di sèguito per brevità denominato R.N.), costituisce la vigente legislazione notarile, seppur successivamente variamente modificata.

Definizione legislativa
L'art. 1, comma primo, L.N., definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
La qualificazione del notaio come pubblico ufficiale evidenzia peraltro solo uno degli aspetti della figura del notaio, il quale presenta anche caratteri propri del libero professionista di cui all'art. 2230 ss. c.c., quali l'attività di consulenza delle parti, il percepimento dell'onorario a carico del solo cliente e la mancanza di retribuzione da parte dello Stato, l'onere a carico del Notaio di sopportare le spese di organizzazione dello studio in cui esercitare la pubblica funzione, la possibilità di concorrenza tra i notai, la responsabilità civile personale.

La funzione notarile in generale
L'art. 1, comma 1°, L.N., come sopra indicato, conferisce innanzitutto al notaio il potere di attribuire pubblica fede agli atti ricevuti. Il concetto di pubblica fede esprime la particolare efficacia probatoria che l'ordinamento giuridico riconosce all'atto pubblico. Stabilisce infatti l'art. 2700 c.c. che l'atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni delle parti in esso riportate, sia degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti . La norma suddetta attribuisce poi al notaio il còmpito di conservare in deposito gli atti ricevuti, e di rilasciarne copie, certificati ed estratti.
Il primo comma dell'art. 1 L.N. non esaurisce peraltro le funzioni attribuite al notaio. Il secondo comma dell'art. 1 L.N. infatti, integrato dall'art. 1 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, attribuisce al notaio una serie di ulteriori facoltà: sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione (n. 1), ricevere atti di notorietà (n. 2), ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio di inventario e di rinuncia all'eredità (nn. 3 e 7), compiere atti delegati dalla Autorità Giudiziaria (n. 4), rilasciare i certificati di vita (n. 5), ricevere in deposito documenti (n. 6), firmare e vidimare i libri commerciali (n. 8), ricevere atti di asseverazione (n. 9), e rilasciare copie ed estratti (n. 10).
L'ultimo comma dell'art. 1 L.N., come norma di chiusura, dispone poi che i notai esercitano «le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi».
Alle suddette attribuzioni infine devono essere aggiunte quelle che, pur non indicate dalla L.N., derivano dalla qualifica di libero professionista del notaio, quali l'attività di consulenza od il ricevimento di documenti in deposito fiduciario.

Le funzioni di certificazione e di adeguamento
La definizione del contenuto precipuo della funzione notarile ha formato oggetto di numerosi studi. Appare tuttora appagante l'analisi condotta dal D'Orazi Flavoni, il quale individua nell'àmbito della cosiddetta funzione notarile due differenti funzioni: la funzione di documentazione, anche detta di certificazione, cui fa espresso riferimento il primo comma dell'art. 1 L.N., e la funzione di adeguamento, riconducibile in parte al disposto degli artt. 28 e 47 L.N.
La funzione di certificazione consiste nell'attribuzione della pubblica fede. Essa appare conferita dal legislatore anche ad altri soggetti, ma si caratterizza nell'àmbito della funzione notarile innanzitutto perché il notaio non si limita a rilasciare meri attestati certificativi ma attribuisce una particolare efficacia probatoria al contenuto complessivo di un documento, spesso unitamente all'effettuazione di complesse indagini in tema di capacità e legittimazione ad agire, ed inoltre perché detta funzione di certificazione è indissolubilmente connessa alla funzione di adeguamento, tipica ed esclusiva questa del notaio.
La funzione di adeguamento, che esprime l'elemento più alto e qualificante della funzione notarile, consiste nel controllo di legalità (art. 28 L.N.), nella indagine circa l'effettiva volontà delle parti (art. 47, ult. comma, L.N.) e nella riconduzione di questa alla norma giuridica, indirizzandola verso la soluzione più appropriata anche sotto il profilo economico.
In dottrina è stato ulteriormente distinto tra adeguamento necessario ed adeguamento facoltativo. Il primo indicherebbe l'attività che il notaio deve necessariamente porre in essere per adempiere alla propria funzione, e può essere anteriore, coeva, oppure successiva alla stipula dell'atto (esempi sono il controllo di legalità e l'indagine circa la volontà delle parti, la registrazione e la trascrizione dell'atto). L'adeguamento facoltativo invece indicherebbe quella attività che il notaio, pur non dovendo istituzionalmente svolgere, effettua spontaneamente o su richiesta delle parti. Esempi della funzione di adeguamento facoltativo sarebbero l'effettuazione delle indagini fiscali e catastali.

Attribuzione di singole competenze notarili a soggetti diversi dal notaio
L'ordinamento giuridico prevede in casi particolari l'attribuzione a soggetti diversi dal notaio di singole competenze riconducibili alla funzione notarile. E' stato peraltro rilevato che solo al notaio (che l'art. 1 L.N. espressamente dichiara «istituito» ad attribuire pubblica fede) spetta una competenza di carattere generale, mentre quella degli altri soggetti appare necessariamente limitata e di carattere eccezionale.
I soggetti in esame inoltre sono generalmente funzionari della pubblica amministrazione, e come tali espressione di una parte negoziale, oppure sono privati che, investiti di singole e limitate competenze riconducibili ad una mera funzione di certificazione, appaiono svincolati dal regime di responsabilità cui i pubblici ufficiali sono soggetti., le deroghe al principio della competenza esclusiva notarile appaiono realmente giustificate solo qualora ricorra l'esigenza, di carattere palesemente eccezionale, di perseguire la tutela di determinati interessi pubblici superiori a quelli che il notaio è chiamato istituzionalmente a soddisfare attraverso l'esercizio imparziale delle funzioni di certificazione e di adeguamento, la cui correttezza di esercizio è garantita dal regime di responsabilità cui il notaio è soggetto in quanto pubblico ufficiale.


 
 
 
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