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Organizzazione del Notariato


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Il Consiglio Nazionale del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato è l'ordine professionale della categoria. E' composto da venti notai, eletti direttamente - con limite di due mandati consecutivi - da tutti i notai in esercizio con elezioni che si ripetono ogni tre anni.
Con le stesse modalità vengono eletti i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
I venti consiglieri eletti nominano, dopo l'insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Comitato esecutivo.

I compiti del Consiglio Nazionale del Notariato sono così stabiliti dalla legge:
a) fornire pareri al Ministero della giustizia, se richiesto, su disposizioni da emanarsi concernenti l'ordinamento notarile e su argomenti che riguardino la professione;
b) presentare proposte che ritenga opportune in materia di notariato;
c) raccogliere e coordinare le proposte dei Consigli notarili e dei notai;
d) assumere iniziative di studio interessanti la categoria;
e) curare la tutela degli interessi della categoria;
f) elaborare principi di deontologia professionale.

Per il perseguimento delle proprie funzioni il Consiglio istituisce apposite Commissioni, con l'apporto anche di elementi esterni aventi particolari competenze specifiche. Una Commissione speciale, denominata "Osservatorio permanente per la deontologia", cura la uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del codice deontologico, complesso di norme comportamentali vincolanti per tutti i notai, elaborato dal C.N.N. e pubblicato per la prima volta nell'anno 1994 (G.U. n. 165 del 16 luglio).

Esula invece dalla competenza del C.N.N. l'esame e la soluzione delle problematiche concrete e la applicazione delle sanzioni disciplinari: questa materia è riservata ai singoli Consigli Notarili Distrettuali.

Come organo centrale della categoria il Consiglio cura i rapporti con gli organi statali operanti in campi connessi con la funzione notarile, organizza i congressi nazionali e promuove convegni per lo studio delle problematiche del momento e delle novità legislative, organizza o patrocina corsi di aggiornamento professionale per i notai in esercizio attraverso la Fondazione Italiana per il Notariato, adotta i provvedimenti del caso che venissero suggeriti da quesiti od esposti di interesse generale.

Il Consiglio non ha alcuna competenza sul concorso per la nomina a notaio: l'unico suo potere in materia è quello di fornire al Ministero della Giustizia un elenco non vincolante di notai (attualmente diciotto) fra i quali il Ministero possa scegliere i sei notai che, con i sei magistrati e i tre professori universitari docenti di materie giuridiche, anch'essi di nomina ministeriale, costituiranno la commissione d'esame; la organizzazione e la gestione del concorso è riservata esclusivamente al Ministero.


Consigli Distrettuali

Il Consiglio Distrettuale

La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in Distretti; l'estensione territoriale del Distretto coincide con la circoscrizione territoriale del Tribunale. I notai residenti e cioè aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile. I distretti ai quali siano assegnati meno di quindici notai possono però essere riuniti ad altro Distretto limitrofo ed in questo caso vi sarà un unico Consiglio notarile.

Il consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno infatti scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri e entro il mese di febbraio si vota per rinnovare questo terzo.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il segretario, ed il tesoriere.

Fra le attribuzioni del consiglio spicca, per la sua rilevanza anche esterna, quella di vigilanza alla "conservazione del decoro dell'esercizio della professione, nella condotta dei notai, nella esatta osservanza dei loro doveri" (art. 93 della legge notarile).

Questa vigilanza non si esaurisce in un potere di richiamo ma è munita di un potere di indagine, istruttorio e sanzionatorio. Il consiglio infatti è anche organo disciplinare: può aprire il procedimento disciplinare ed irrogare al notaio le sanzioni dell'avvertimento e della censura e, nei casi più gravi, deferire il tutto all'autorità giudiziaria, organo competente per irrogare le più gravi sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della destituzione.

Spetta anche al Consiglio, in caso di contestazione, pronunciarsi in tema di onorari e compensi richiesti dal notaio; a tale scopo in molti distretti il Consiglio ha istituito una apposita "commissione tariffa" col compito di esaminare, sia su richiesta del notaio che su richiesta del cliente, la parcella sotto l'aspetto della sua congruità.

Sede del consiglio è la città ove è posto il Tribunale del distretto.



 
 
 
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