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Rinuncia all'eredità
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Cosa è la rinuncia all'eredità
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Cosa fa il notaio
Il notaio alla presenza del rinunziante redige verbale della dichiarazione di rinuncia, indicando le generalità del rinunziante e l’eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall’avvenuta redazione del verbale, chiede con apposita istanza che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale della apertasi successione.
Documentazione da presentare
Carta di identità del defunto
Carta di identità e codice fiscale degli eredi che intendono rinunciare
Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del defunto