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Certificazione energetica: non è a carico del notaio l’obbligo di verifica dei requisiti del tecnico


Certificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come comportarsi.

Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l’aggiornamento 2014 della sua GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE. E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro, infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.

Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto di interventi, è stato innanzitutto escluso l’obbligo «di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»; è stato precisato che gli obblighi relativi all’Ape riguardano «i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione»; è stata prevista una «sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di informativa e di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni».

Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l’incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica».

E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un’altra precisazione. Un eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati identificativi dell’immobile (dato catastale, generalità del proprietario, indirizzo dell’immobile) «non inficia la validità dell’attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia, comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l’attestato stesso all’immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che facciano dipendere la validità dell’attestato dall’esatta esposizione dell’identificativo catastale».

Scarica lo Studio del Notariato n. 657-20137C

 
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